❓ Domande Frequenti (FAQ)
Domande e Risposte
La Legge 977/67, così come modificata dal D. Lgs. 345/99 e dal D. Lgs. 262/00, prevede che in nessun caso lo studente minorenne in esperienza di tirocinio o in alternanza scuola-lavoro acquisti la qualifica giuridica di "lavoratore minore" e pertanto lo stagista minorenne non deve essere sottoposto a visita medica preventiva.
Sì, chiaramente deve essere autorizzato dal tutor scolastico e aziendale e l'attività deve essere coerente con il percorso formativo.
Sì, sempre informando preventivamente sia il tutor aziendale che quello scolastico. L'orario registrato nel registro presenze deve riflettere l'uscita anticipata.
Le aziende possono segnalare problemi tecnici all'indirizzo pcto@caioplinio.edu.it. Gli studenti devono prima informare il loro tutor dei problemi riscontrati.
Gli studenti atleti, per conciliare allenamenti e gare, possono svolgere 40h in meno, quindi 120h in quarta e 80h in terza, sempre spalmate nelle settimane di stage della classe.
No, i percorsi di formazione scuola-lavoro per gli studenti non sono retribuiti, poiché rientrano nel percorso formativo e non costituiscono un lavoro vero e proprio.
In genere, non è possibile svolgere la formazione scuola-lavoro presso un'azienda di famiglia o un familiare stretto, per garantire obiettività nella formazione e valutazione. Tuttavia, è possibile che l'azienda familiare metta a disposizione le proprie risorse per permettere ad altri studenti di svolgere lì lo stage, o che uno studente svolga la formazione scuola-lavoro presso un familiare non stretto, evitando lo stesso reparto in cui lavora il familiare.
La formazione scuola-lavoro è obbligatoria ai fini dell'ammissione all'Esame di Stato: il rifiuto comporta provvedimenti disciplinari.
Nel caso in cui non si sia riuscito a svolgere un monte ore congruo sarà necessario integrare con un progetto (sul sito Educazione Digitale sono presenti diversi percorsi interessanti e in linea con i nostri indirizzi di studio).
Le esperienze formative all'estero possono essere riconosciute nel monte ore di formazione scuola-lavoro (40h per l'intero anno all'estero e 20h per il semestre), tuttavia è necessario integrare le ore mancanti con un progetto o con uno stage estivo da effettuarsi preferibilmente l'estate precedente al periodo all'estero (tra il terzo e il quarto anno).
Lo studente rientra a scuola, il consiglio di classe valuta eventuali sanzioni e predispone un percorso alternativo per completare le ore.
La valutazione entra nello scrutinio finale. Non blocca automaticamente la promozione, ma pesa nel giudizio complessivo.
Sì, è possibile. È auspicabile fare esperienze diverse ma è possibile tornare nell'azienda dell'anno scolastico precedente. Sarà il docente tutor a valutare la situazione specifica dello studente.
Per visualizzare le ore di Formazione scuola lavoro (ex PCTO) svolte dai tuoi studenti nel triennio, accedi a MasterStage e segui questa procedura:
- Naviga nella sezione "Studenti"
- Utilizza la funzione di ricerca per individuare lo studente specifico
- Una volta selezionato lo studente, potrai visualizzare il dettaglio completo delle ore svolte
Questa funzione ti permette di monitorare il progresso formativo di ogni studente e verificare il completamento del monte ore previsto per il triennio.
Sì, gli studenti che non vengono promossi devono completare nuovamente il monte ore di Formazione scuola lavoro (ex PCTO) previsto per l'anno scolastico ripetuto.